scrivo assistenza legata contratto vendita

Buongiorno, Le scrivo per un assistenza legata ad un contratto di vendita. Ci siamo recati in un mobilificio dopo aver progettato una cucina abbiamo concordato un contratto di vandita aperto. A seguito di variazioni strutturali all'appartamento sono ritornata in negozio e sul preventivo precedente l' importo è variato da 11.500€ a 13.500€. Siamo andati via e a seguito di valutazione abbiamo deciso di non procedere. Il negozio ci ha contattandol e ci ha comunicato che non possiamo scindere ad contratto rifacendosi al punto 9 che riporto. ART.9 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 9.1. La Venditrice si riserva la facoltà di risolvere automaticamente il presente contratto nel caso in cui la parte acquirente si renda inadempiente all'obbligo di versare il corrispettivo per la fornitura eseguita, nei termini e con le modalità di cui all'art. 3 del presente contratto. La risoluzione opera ipso iure dalla comunicazione per iscritto alla parte acquirente, contenente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa. 9.2. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento della parte acquirente, nel caso in cui, tra la data di sottoscrizione del presente contratto e la sua risoluzione, la merce acquistata non sia stata ancora prodotta, il danno subito dalla Venditrice per il mancato guadagno viene quantificato nella misura del 30% (trenta per cento) del prezzo della fornitura, misura alla quale potranno essere applicati, altresì, anche gli aumenti nei costi dei materiali o nella mano d'opera fino a quel momento verificatisi, senza limitazione alcuna e, in particolare, senza le limitazioni di cui all'art. 1.3. Tale importo dovrà essere versato dalla parte acquirente a titolo di penale, indipendentemente dall'eventuale vendita della merce, oggetto del contratto, a terzi, salvo il maggior danno. Nel caso in cui, ma non solo, tra la data di sottoscrizione del presente contratto e l'inadempimento del Cliente che potrebbe determinarne la risoluzione, la merce acquistata sia stata nel frattanto prodotta, ancor più se si trova nei magazzini della Venditrice, quest'ultima potrà chiedere l'esecuzione del presente contratto, con diritto di ottenere il pagamento dell'intero prezzo della fornitura, oltre l'indennità di deposito di cui all'art. 7, salvo il risarcimento del danno subito. Premetto di non aver versato alcuna caparra, di non aver avuto alcun contratto modificato a seguito delle richieste avanzate, di aver comunicato tempestivamente l'annullamento.

Richiesta del 25/09/2023 nella categoria avvocato civilista.


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