Separazione e Divorzio

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Separazione e Divorzio:

Avete in mente di recarvi da un avvocato per risolvere la vostra situazione in relazione al vostro matrimonio? Pensate che non ci sia più nulla da fare e avete deciso di separarvi o divorziare? E' certo che, anche se la procedura per la separazione può essere attivata dalle parti qualora concordino sulle condizioni senza l'intervento di un avvocato, la presenza di un professionista e la sua guida si rivelano fondamentali. Molti sono, infatti, i casi in cui il fai-da-tè ha creato problemi successivi alla separazione.

I coniugi, a meno che non siano avvocati, in sede di scioglimento della convivenza o del matrimonio, spesso ignorano o sottovalutano delle circostanze che nel tempo possono causare liti e discussioni. Chi, invece, è del mestiere, sa che è bene precisare alcuni dettagli per poter poi vivere serenamente. Come ben si può immaginare, a parte degli elementi essenziali e validi per ogni caso, le condizioni da inserire in una separazione o un divorzio sono diverse a seconda del tipo di vita che conducono i coniugi, della presenza o meno di figli, dall'impostazione data alla vita familiare, ma anche e non meno dalla capacità che gli stessi abbiano di mantenere rapporti civili e armoniosi. Per questo consigliamo in ogni caso l'assistenza di un avvocato.

Vediamo ora le differenze sostanziali tra separazione e divorzio e i tempi per la richiesta dell'uno e dell'altro nonchè le possibilità di modificarne il contenuto nel tempo.

La separazione

Con la separazione si pone fine alla comunione dei beni, all'obbligo di fedeltà e di coabitazione, ma non al matrimonio in sè. Dopo la separazione lo status che risulta dai documenti è sempre quello di "coniugato/a". Per tornare, infatti, allo stato libero occorre il divorzio.

L'art. 150 del codice civile prevede che possa essere richiesta dai coniugi, congiuntamente o disgiuntamente, quando sussistano delle circostanze che rendono "intollerabile" la convivenza o nuocciano gravemente all'educazione dei figli. Non è necessario che si ravvisi la colpa in uno dei due coniugi come invece accadeva in passato.

L'art. 154 c.c. prevede poi la revocabilità in ogni momento della separazione, ciò può avvenire per facta concludentia, ovvero attraverso atteggiamenti inequivocabili, come il ripristino della convivenza con i caratteri della affectio coniugalis, o formalmente attraverso una dichiarazione da rilasciarsi al comune di residenza.

Perchè è necessario ricorrere ad una separazione legale?

Alcuni semplicemente si allontanano dalla casa coniugale o di comune accordo cessano la convivenza vivendo vite separate e magari ricostruendo un nucleo familiare con un'altra persona. Si tratta delle c.d. Separazioni di fatto. Sebbene la legge non sanzioni tali comportamenti è bene precisare che sul piano giuridico queste situazioni di fatto non trovano ne' tutela ne' riconoscimento.
Se dunque si interrompe la convivenza solo di fatto, senza ricorrere al Giudice per un provvedimento, tale interruzione non vale ai fini del computo del tempo necessario per richiedere il divorzio. Ed inoltre il coniuge che si sia allontanato o ricostruito una vita rischia successivamente in caso di separazione giudiziale di vedersi addebitata la separazione.

La separazione legale, invece, garantisce l'effettività di alcuni mutamenti giuridici. Con la separazione si definiscono i rapporti economici dei coniugi, così la divisione dei beni. Quelli acquistati prima del matrimonio o dopo lo stesso se i coniugi hanno optato per la separazione dei beni restano di proprietà di chi li abbia acquistati o chi li abbia intestati.
Si mantiene il diritto alla pensione di reversibilità e all'eredità continuando, come già detto, lo status di coniuge.

Riguardo all'assegnazione della casa coniugale nella maggior parte dei casi questa viene assegnata al coniuge con il quale i figli convivono.

Viene stabilito con la separazione anche il diritto al mantenimento. Presupposti ne sono l'assenza di redditi propri e l'assenza di colpa nella separazione.
La frequenza mensile dell'assegno dovrebbe garantire buone condizioni di vita al coniuge economicamente più debole.

Dopo la legge 54/06 l'affidamento dei figli dovrebbe in via principale essere assegnato ad entrambi i coniugi, si tratta del c.d. Affido condiviso, mentre l'affidamento esclusivo ad uno dei due dovrebbe costituire un ipotesi residuale. 

Dopo tre anni dalla separazione si può avviare la pratica per richiedere il divorzio.

Il divorzio

Con il divorzio si ottiene lo scioglimento del matrimonio, o in caso di matrimonio di un culto riconosciuto dallo Stato la cessazione degli effetti civili dello stesso.
Con il divorzio cessa lo status di "coniuge" e si riacquista lo stato libero e la facoltà di contrarre nuovo matrimonio.
In Italia per accedere al divorzio è necessario che ci sia stata una separazione e che si sia protratta per almeno 3 anni, il che viene considerato un chiaro segnale che ormai non sia più possibile ricostituire l'affectio coniugalis ovvero quella comunione di vita e di sentimenti che necessariamente deve costituire la base di un matrimonio.

Mentre in costanza di separazione si può sempre tornare indietro e ripristinare la convivenza, dopo il divorzio non è più possibile.

E' possibile che i coniugi trovandosi d'accordo sulle condizioni presentino istanza insieme, in tal caso si parla di divorzio congiunto.

Se invece le parti non trovano un accordo il divorzio può essere proposto anche da un solo coniuge. Inoltre laddove un coniuge ostinatamente non voglia concedere all'altro il richiesto divorzio, il Giudice potrà, accertati i presupposti di legge, pronunciare subito una sentenza sullo status e poi procedere nel contenzioso relativo alle statuizioni patrimoniali. In tal modo verrà sciolto il vincolo non più risanabile e resi liberi i coniugi. Questa possibilità, che molti a dire il vero ignorano, è data per evitare che accampando pretesti e non accettando le condizioni uno dei coniugi cerchi di fare ostruzionismo all'altro che ha avviato la procedura e che magari ha interesse al riacquisto dello stato libero, ad esempio per contrarre nuovo matrimonio.

Riguardo ai rapporti patrimoniali possono essere confermate le statuizioni così come adottate nella separazione o in caso di nuove allegazioni o richieste possono essere adottate diverse disposizioni.

In questa sede viene anche determinato l'assegno divorzile. Tale assegno può avere cadenza mensile o essere versato una tantum. Quali le conseguenze della scelta dell'uno o dell'altro?

  • in caso di assegno una tantum il coniuge che lo riceve non potrà mai più vantare alcuna pretesa dall'altro, ne' avrà diritti in tema di eredità;
  • in caso di assegno mensile, il coniuge potrà in caso di decesso dell'obbligato chiedere ed ottenere una quota dell'asse ereditario proporzionale all'assegno percepito;

Se il coniuge che percepisce l'assegno divorzile convola a nuove nozze perde il diritto alla percezione dello stesso.

Uno degli effetti del divorzio è l'inutilizzabilità da parte della ex moglie del cognome dell'ex marito.

Con il divorzio cessa anche ogni diritto successorio.

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