Modificare le condizioni di separazione e divorzio

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Modificare le condizioni della separazione?

Molti si chiedono se sia possibile modificare le condizioni di una separazione o di un divorzio: la risposta è affermativa. Ci sono dei presupposti per poterlo fare ovviamente, ma in linea di massima nella maggioranza dei casi ciò è possibile.
Chiariamo subito che questa vuole essere un indicazione riguardo alla procedura ed ai casi in cui astrattamente è possibile avviarla. Nessuno però potrà consigliarvi meglio di un avvocato esperto nel diritto di famiglia. Non sempre ciò che è possibile risulta essere anche vantaggioso. Questa valutazione deve essere fatta alla luce della vostra personale situazione e di quella dell'altro coniuge.

La modifica delle condizioni della separazione

Il nostro ordinamento riconosce la possibilità di modificare, o meglio di richiedere al Tribunale la modifica delle condizioni fissate nella separazione "in ogni momento".
Il presupposto chiaramente non può essere un mero ripensamento. E' necessario che sia intervenuto un mutamento oggettivo e documentabile delle condizioni di vita di uno dei coniugi o delle esigenze dei figli a carico che abbia creato uno squilibrio nei rapporti tra coniugi e tra coniugi e figli.
Attraverso il ricorso per la modifica delle condizioni della separazione e' possibile ad esempio ottenere anche un diverso provvedimento in ordine all'affidamento del minore se quest'ultimo abbia dimostrato di preferire la convivenza con l'altro genitore non affidatario.
Tutte le mutate condizioni necessitano di essere provate da accurata documentazione, allegazioni ed eventualmente audizione del minore.
Nelle udienze in cui si discute di diritti dei minori è sempre necessaria la presenza del Pubblico Ministero. In ogni caso il Pubblico Ministero deve sempre, anche in assenza di minori, ricevere le notifiche di ogni ricorso in materia e di ogni provvedimento.

Avete firmato una dichiarazione di rinuncia a future richieste di modifica delle condizioni?
Niente paura. La dichiarazione in oggetto è assolutamente nulla ed inefficace. Poichè è la legge a riconoscere la possibilità di modifica per ragioni di equità e di aderenza delle statuizioni alla realtà ed alla reale situazione, non pare sia possibile rinunciare validamente a questa opportunità.

Come si può ottenere la modifica delle condizioni di separazione?

Il vostro avvocato redigerà una domanda da presentare al Tribunale competente, vale a dire il Tribunale che abbia già pronunciato sulla separazione omologandola.
Il ricorso, così si chiama tecnicamente la domanda da presentare, può essere promosso da entrambe le parti concordemente o anche da una sola di esse.
Una richiesta congiunta semplifica certamente il procedimento e ha più probabilità di essere "ratificata", dunque approvata dal Tribunale.
Riguardo alle richieste del singolo, sebbene il procedimento si tenga in camera di consiglio, quindi con modalità più celeri rispetto ad un procedimento normale, dovranno essere sostenute da mezzi probatori che potrebbero non essere semplicemente documentali, ma richiedere un istruttoria vera e propria. L'istruttoria comporta acquisizione di documenti ulteriori e di deposizioni testimoniali.

In ogni caso i coniugi vengono ascoltati preventivamente perché se in quella sede dovessero raggiungere un accordo si potrebbe evitare di protrarre il procedimento e definirlo senza indugio.

Spesso le parti producono, a mezzo dei loro rispettivi avvocati, delle memorie per meglio precisare le loro posizioni ed altrettanto spesso è necessaria un'istruttoria poiché i casi di accordo sono piuttosto rari. In tutti questi casi in cui il procedimento dura più a lungo il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori d'urgenza qualora le circostanze lo richiedano. Non è detto che il provvedimento di urgenza poi trovi conferma nel provvedimento finale data la sua natura eccezionale.

L'efficacia dei provvedimenti provvisori viene meno in due casi:
- pronuncia del provvedimento definitivo;
- estinzione del procedimento per rinuncia delle parti.

Il provvedimento finale si differenzia a seconda che i coniugi abbiano raggiunto o meno un accordo.  In quest'ultimo caso il Tribunale si limiterà ad omologare quanto deciso e stabilito dai coniugi, viceversa se non è stato trovato un accordo allora pronuncerà un provvedimento con il quale stabilirà le nuove condizioni ispirate a principi vigenti nell'ordinamento ed alle nuove esigenze. Il provvedimento ha la forma del decreto. Contro lo stesso decreto di modifica delle condizioni della separazione è possibile entro il termine perentorio di 10 giorni dalla notificazione, proporre reclamo motivato alla Corte di Appello.
Qualora anche la decisione della Corte di Appello non fosse per una delle parti soddisfacente è possibile proporre ricorso in Cassazione.

Modifica delle condizioni del divorzio

La possibilità di modificare le condizioni non è prerogativa riconosciuta solo ai coniugi separati, ma si estende per legge anche alle condizioni di divorzio.
Naturalmente quando sia intervenuto il divorzio le questioni da definire o da diversamente definire risulteranno essere di meno.
La sentenza di divorzio, infatti, crea una cesura nei rapporti tra i coniugi che lascia poco spazio alla revisione delle condizioni stesse.

Il presupposto per richiedere la modifica delle condizioni è che siano mutate le condizioni dei coniugi, come per la separazione. I giustificati motivi per richiedere la modifica devono essere sopravvenuti, cioè devono essersi verificati in epoca successiva alla sentenza di divorzio.

Riguardo all'affidamento dei figli, ad esempio, è possibile che a seguito della sentenza di divorzio il coniuge affidatario assuma comportamenti non consoni all'educazione dei figli e per questo il coniuge non affidatario si determini a chiedere un provvedimento che revochi l'affidamento.

Una revisione nell'affidamento potrebbe rendersi necessaria anche nel caso in cui il genitore affidatario debba trasferirsi all'estero per lavoro e il minore sarebbe danneggiato dall'essere sradicato dal suo contesto sociale.
Potrà chiedersi l'affido condiviso se è stato disposto in divorzio quello disgiunto e viceversa. Il tutto chiaramente nell'interesse esclusivo dei figli.

Riguardo all'assegno divorzile la giurisprudenza maggioritaria ritiene che nel caso in cui la sentenza di divorzio non abbia in alcun modo provveduto alla sua determinazione, non possa in seguito essere richiesto. Così come per certo non è possibile richiedere l'assegno divorzile nel caso in cui vi sia stata una dazione di una somma economica in sede di divorzio ritenuta a definizione una tantum delle pretese.

Riguardo al procedimento possiamo agevolmente fare riferimento a quello già descritto per la modifica delle condizioni della separazione.

E' necessario presentare un ricorso anche quando si voglia accedere alla pensione di reversibilità del coniuge dal quale si riceveva l'assegno divorzile.

Quando spetta e quando non spetta la pensione di reversibilità al coniuge divorziato?

I presupposti per la percezione della pensione di reversibilità  richiedono che il coniuge divorziato superstite già percepisca un assegno divorzile, che non abbia contratto nuovo matrimonio e che il lavoro per il quale il defunto abbia maturato il diritto alla reversibilità sia un lavoro che già svolgeva in costanza di matrimonio e non successivo.

La reversibilità spetta all'ex coniuge anche nei seguenti casi:
- quando il coniuge defunto, dopo il divorzio, aveva intrapreso una semplice convivenza;
- quando anche il defunto aveva contratto nuovo matrimonio, ma in questo caso il Tribunale dovrà ripartire il diritto tra l'ex coniuge e il coniuge attuale;
- quando il coniuge superstite conviva con un nuovo partner e non abbia contratto nuovo matrimonio.


Riguardo al TFR (Trattamento di fine rapporto) nel linguaggio comune detto "liquidazione" valgono gli stessi principi espressi per la pensione di reversibilità. L'ex coniuge ha diritto ad una quota del TFR. Nel caso in cui il diritto a percepirlo venga in essere dopo il divorzio e quindi non possa avanzarsi richiesta in quella sede, allora il coniuge che intende far valere il suo diritto ad una quota dello stesso dovrà presentare ricorso al Tribunale. Nel calcolo di quanta parte del TFR spetti all'ex coniuge si tiene conto degli anni di durata del matrimonio. I questi non sono ricompresi solo gli anni di matrimonio "felice", ma gli anni a far data dal giorno del matrimonio alla sentenza di divorzio. Si calcolano come anni di matrimonio anche tutti quelli che vanno dalla separazione alla sentenza di divorzio, quanti essi siano.

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